Servizi di accoglienza per i richiedenti asilo. Direttiva del 24.07.2018
L’elevato numero dei richiedenti asilo oggi presenti, nonostante la sensibile
contrazione dei flussi migratori, nelle strutture di accoglienza ove permangono sino
alla definizione dell’iter procedurale teso al riconoscimento dello status – circa 2 anni
e mezzo, anche in ragione del generalizzato contenzioso – con significativi oneri a
carico dell’Erario, richiede una rivisitazione del sistema di accoglienza, anche
mediante la razionalizzazione dei servizi. E ciò appare ancora più ineludibile se si
considera che dalla attività di valutazione delle Commissioni per il riconoscimento
della protezione internazionale alla gran parte dei migranti in ospitalità non è stato
finora riconosciuto alcun titolo che ne abilita la permanenza sul territorio nazionale.
L’azione, oltre a completare l’intervento già avviato di potenziamento operativo
delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status, a beneficio dei tempi
di permanenza nelle strutture, intende ridefinire i servizi di prima accoglienza
riservati ai richiedenti asilo, in linea con le raccomandazioni formulate dalla Corte
dei Conti nel marzo scorso al termine dell’indagine conoscitiva sul sistema di prima
accoglienza, con cui è stato stigmatizzato il “diritto di permanenza indistinto” nei
nostri centri, riconosciuto a chi non ha titolo, con “oneri finanziari gravosi” a carico
del bilancio dello Stato.
Pertanto, gli interventi di accoglienza integrata volti al supporto di percorsi di
inclusione sociale, funzionali al conseguimento di una effettiva autonomia personale,
dovranno continuare ad essere prestati nelle sole strutture di secondo livello a favore
dei migranti beneficiari di una forma di protezione, mentre i servizi di prima
accoglienza vanno invece rivisitati anche in un’ottica di razionalizzazione e
contenimento della spesa pubblica.
Muovendo poi dall’analisi dell’accoglienza così come oggi articolata nelle
diverse province del nostro territorio e non più caratterizzata dai soli grandi centri
collettivi ma da una differenziata ospitalità in strutture di medie e piccole dimensioni,
per la maggior parte costituite da singole unità abitative che evidenziano
un’accoglienza fondata piuttosto sulla individualità che sulla visione collettiva, si
intende rideterminare i servizi assistenziali e le connesse modalità prestazionali
calibrandoli alle diverse tipologie di ospitalità a beneficio di più trasparenti ed
appropriate attività gestionali.
Nel premettere che ai richiedenti asilo, in attesa della conclusione della
procedura per la definizione dello status, sono riconosciute, in conformità ai principi stabiliti dalla Direttiva 2013/33/UE, recepita dal D.lgs. n.142/2015, condizioni
materiali di accoglienza idonee ad assicurare loro una vita dignitosa tale da garantirne
il sostentamento e tutelarne la salute, occorre quindi in particolare che:
– Con il nuovo impianto siano individuati i servizi prestazionali per gli
ospiti delle strutture di prima accoglienza, avendo cura di declinarne le specificità e
le modalità esecutive, in coerenza con le dimensioni e le tipologie di struttura
(individuali o collettive), definendone il valore di riferimento.
Innovando l’attuale schema di capitolato, fondato su un sistema di accoglienza
indifferenziato, meglio rispondente alle esigenze dei centri collettivi di grandi
dimensioni, dovranno poi essere delineati più schemi di bandi-tipo con relative basi
d’asta, cui, al fine di uniformare l’azione amministrativa e razionalizzare la spesa, le
Prefetture faranno riferimento per soddisfare le esigenze nei propri territori.
– Fermo restando le maggiori attenzioni da dedicare alle categorie
vulnerabili, i comuni servizi di base di accoglienza devono includere, in linea con la
legislazione comunitaria, nello specifico, oltre all’alloggio e al vitto, la cura
dell’igiene, l’assistenza generica alla persona (mediazione linguistico-culturale,
informazione normativa …), la tutela sanitaria e un sussidio per le spese giornaliere,
nell’ambito di una corretta e trasparente gestione amministrativa.
– Le singole prestazioni andranno anche rese con modalità diversificate e
specificamente individuate, più coerenti con la tipologia di accoglienza. A titolo
esemplificativo, la somministrazione dei pasti potrà essere assicurata mediante un
sistema di mensa nei centri collettivi o soddisfatta mediante la fornitura di derrate nei
casi di ospitalità in appartamenti ecc.…; in tale ultima circostanza il servizio di
pulizia dei locali potrà essere assicurato dagli stessi migranti previa fornitura di
specifici materiali, ovvero con un servizio ad hoc nelle strutture di grandi dimensioni.
– Per le piccole strutture costituite da singole unità abitative situate sullo
stesso territorio o in ambiti contigui, al fine di conseguire economie di scala, è
necessario attivare connessioni e sinergie sul territorio attraverso modalità di
erogazione “in rete” di specifici servizi quali, ad esempio, servizi amministrativi,
mediazione linguistico-culturale, informazione normativa…
– Particolare attenzione deve, infine, essere riservata alla determinazione
delle basi d’asta dei servizi, da individuare sulla scorta dei prezzi standard di
riferimento stabiliti da centrali di committenza, ovvero indicati dall’ANAC nelle
proprie delibere, con valenza regolatoria finalizzata al risparmio della spesa.
Le delineate linee di intervento devono essere attuate con l’elaborazione, in
raccordo con l’Autorità nazionale Anticorruzione, di un nuovo capitolato – che
approverò ai sensi della vigente normativa con mio provvedimento – per la fornitura
di beni e servizi, comprensivo degli schemi di bando-tipo e delle altre disposizioni
regolanti i rapporti con gli enti gestori, cui i sigg.ri Prefetti dovranno attenersi nella
predisposizione delle gare d’appalto di competenza per l’accoglienza negli hotspot e
nelle strutture collettive e individuali dei richiedenti asilo.